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La presenza dei giudici popolari risponde ad una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all’art. 102, terzo comma, recita così: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”. Tale partecipazione ha il principale scopo di “attuare un collegamento diretto” tra la società civile (il popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata) e l’ordine della magistratura.
L'iscrizione agli elenchi dei Giudici popolari avviene d'ufficio (negli anni dispari) al compimento del 30° anno di età, per un diritto/dovere del cittadino, o anche su richiesta.
Esistono due elenchi dei giudici popolari: uno per la Corte di Assise, l'altro per la Corte di Appello.
La responsabilità di tali elenchi spetta ad una apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale. La scelta dei giudici popolari spetta alle Corti d'Assise d'Appello e d'Assise che convocano i sorteggiati per opportuni colloqui di valutazione, inviando apposita notifica.
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