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ISCRIZIONE ALBO GIUDICI POPOLARI

DESCRIZIONE

La presenza dei giudici popolari risponde ad una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all’art. 102, terzo comma, recita così: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”. Tale partecipazione ha il principale scopo di “attuare un collegamento diretto” tra la società civile (il popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata) e l’ordine della magistratura.

L'iscrizione agli elenchi dei Giudici popolari avviene d'ufficio (negli anni dispari) al compimento del 30° anno di età, per un diritto/dovere del cittadino, o anche su richiesta.

Esistono due elenchi dei giudici popolari: uno per la Corte di Assise, l'altro per la Corte di Appello.

La responsabilità di tali elenchi spetta ad una apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale. La scelta dei giudici popolari spetta alle Corti d'Assise d'Appello e d'Assise che convocano i sorteggiati per opportuni colloqui di valutazione, inviando apposita notifica.

REQUISITI
- età minima 30 anni
- età massima 65 anni
- licenza media inferiore per la Corte d'Assise
- diploma di scuola media superiore per la Corte d'Appello
- cittadinanza italiana
- godimento diritti civili e politici
- buona condotta morale
MODALITA'

Richiesta diretta dell’interessato all’Ufficio Servizi Demografici.

DOCUMENTI DA PRESENTARE Autocertificazione del titolo di studio.
COSTI

Nessuno

TEMPI DI RILASCIO

Da aprile a luglio degli anni dispari va presentata la domanda. Il Comune di Offanengo affigge manifesti murali per ricordare ai cittadini tale opportunità

DOVE RIVOLGERSI  Ufficio Servizi Demografici
COME CONTATTARCI
Tel. 0373 2473204 - 2473205
Fax 0373 2473215
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dolci Alessandro
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 287/51- L. 405/52 - L. 1441/56 

TIPO DI PROCEDIMENTO Semplice